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1/3 del conteso prima del ricorso

natalia

Utente
Buonasera mi sto preparando il ricorso per impugnare l'avviso di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Al riguardo l'avviso indica che per fare ricorso devo pagare comunque 1/3 dell'accertato.

Volevo sapere se c'è un modo per evitare di pagarlo (chiedere al giudice la sospensiva di questa riscossione e solo se non accolta allora la pago)?

Oppure prima pago e poi posso fare ricorso!

Grazie a chi mi risponderà.
Natalia
 
Riferimento: 1/3 del conteso prima del ricorso

Buonasera mi sto preparando il ricorso per impugnare l'avviso di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Al riguardo l'avviso indica che per fare ricorso devo pagare comunque 1/3 dell'accertato.

Volevo sapere se c'è un modo per evitare di pagarlo (chiedere al giudice la sospensiva di questa riscossione e solo se non accolta allora la pago)?

Oppure prima pago e poi posso fare ricorso!

Grazie a chi mi risponderà.
Natalia

Presenta il ricorso e nello stesso chiedi la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 Dlgs 546/92.
Ciao.
 
Riferimento: 1/3 del conteso prima del ricorso

Ciao Rocco grazie tante adesso mi studio bene la cosa ..quindi faccio ricorso pagando solo :

--i bolli

facendo domanda di sospensione alla commissione ex art 47 dlgvo542/96 e la commissione mi comunicherà dalla segreteria durante il processo se è stata accolta?

Ciao Natalia
 
Riferimento: 1/3 del conteso prima del ricorso

Ciao Rocco grazie tante adesso mi studio bene la cosa ..quindi faccio ricorso pagando solo :

--i bolli

facendo domanda di sospensione alla commissione ex art 47 dlgvo542/96 e la commissione mi comunicherà dalla segreteria durante il processo se è stata accolta?

Ciao Natalia

Basta leggere cosa stabilisce l'art. 47 Dlgs 546/92.
Tieni presente che il D.L. 78/2010 ha stabilito in proposito che le ordinanze di sospensione emesse a partire dal 31/05/2010 (data di entrata in vigore del decreto) hanno una durata massima di 150 gg. (prima del decreto l'ordinanza di sospensione "cautelava" il contribuente fino alla sentenza di primo grado). Questa norma, è cronaca di questi giorni, è stata contestata per via di un termine troppo breve rispetto al tempo necessario per arrivare alla sentenza di primo grado per cui il contribuente sarebbe costretto, nel caso in cui l'ordinanza di sospensione non arrivasse nei 150 gg., a pagare comunque o, in mancanza, a subire le azioni da parte dell'agente di riscossione. Pare che ci sia l'intenzione di portare il termine a 300 gg. .......vedremo cosa ne esce fuori al momento della conversione in legge.
Ciao natalia.
 
Riferimento: 1/3 del conteso prima del ricorso

Ciao Grazie per la risposta l'articolo l'ho già letto e ti dico che alcuni indicano anche l'art 68 del 546/92 che riguarda la riscossione del tributo in pendenza del giudizio.
Alcune pronunce avrebbero affermato che solo dopo la condanna in primo grado il contribuente deve pagare...
Natalia buon lavoro
 
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