Riferimento: "Trasformazione" da ditta individuale a SRL
la perizia serve solo a garantire che il valore dell'azienda conferita è almeno pari al capitale sociale
non c'è però obbligo di rilevare in contabilità il valore di perizia (annzi è l'eccezione) quinid a riserva da conferimento manderai la differenza tra valore contabile azienda ceduta (ad esempio 300.000) e capitale sociale
Anzitutto quando si parla di conferimento di azienda bisogna stabilire la finalità di siffatta operazione straordinaria.
Dal punto di vista civilistico un’operazione di conferimento d’azienda può essere attuata:
1. con finalità di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito (c.d. “conferimento modello cessione”);
2. con finalità di ristrutturazione degli assetti “interni” (organizzativi, societari e proprietari), ossia senza finalità di realizzo (c.d. “conferimento modello trasformazione”).
Le operazioni di conferimento che vengono effettuate con finalità di realizzo presentano maggiori analogie con le operazioni di cessione, posto che ne condividono la sottostante finalità realizzativa del complesso aziendale (e, non a caso, vengono nella prassi contabile identificate come “conferimenti modello cessione”, a saldi chiusi).
La finalità di realizzo del complesso aziendale può essere ravvisata, in linea generale, nei contesti operativi caratterizzati dalla presenza di altri soci nella compagine societaria della conferitaria; in particolare, la finalità e la natura realizzativa dell’operazione appare evidente nel caso in cui, per effetto del conferimento, il conferente perde il controllo del complesso aziendale conferito (ossia riceve in cambio una partecipazione minoritaria nella conferitaria).
Le operazioni di conferimento che, invece, non presentano la predette caratteristiche, ma risultano principalmente informate a una politica di ristrutturazione interna, sono tipicamente i conferimenti effettuati in società che risultano interamente possedute dal conferente.
In questi casi, infatti, il conferente non realizza il valore dell’azienda conferita, né in tutto né in parte, ma procede bensì ad una mera “trasformazione” nel proprio stato patrimoniale dell’azienda (bene primario) in partecipazione totalitaria (bene secondario).
Non a caso, dette operazioni vengono nella prassi contabile identificate come “conferimenti modello trasformazione”, a saldi aperti.
Dal punto di vista fiscale, poi esistono principalmente due regimi fiscali applicabili, disciplinati rispettivamente dall’art. 175 e dall’art. 176 Tuir (ci sarebbe anche quello previsto dal comma 2-ter dell'art. 176 tuir, peraltro già accennato sopra in un precedente post); il primo in estrema sintesi richiede un coordinamento tra i soggetti coinvolti nel conferimento posto che l’eventuale tassazione è legata al valore contabile della partecipazione o, se superiore, a quello dell’azienda conferita contabilizzata dalla conferitaria. Il secondo regime è quello della neutralità fiscale caratterizzato dal disallineamento civilistico-fiscale determinato dalla cristallizzazione dei valori fiscali rispetto ai valori contabili di trasferimento, posto che questi ultimi possono essere evidenziati nelle scritture del conferente (sotto forma di partecipazione ricevuta in cambio) e del conferitario sulla base dell’effettivo valore del complesso aziendale conferito.
C’è una contraddizione poi nel post. Anzitutto la riserva di conferimento viene contabilizzata nelle scritture della conferente ad un valore pari alla differenza tra la partecipazione ricevuta in cambio e il patrimonio netto dell’azienda ceduta (cosa c'entra il capitale sociale?); ciò presuppone che il conferimento non venga fatto a valori contabili ma a valori superiori (nel limite di quelli peritati). Nelle scritture contabili della conferitaria peraltro si iscriverà anche il fondo imposte differite scaturente dalla neutralità fiscale dell’operazione (ex art. 176 tuir). Se vuoi posso continuare la discussione anche in privato. Ciao