Con la sentenza n. 822 del 23 Marzo scorso, il Tribunale di Milano ha chiarito che per mancata individuazione del progetto si deve intendere non solo la sua assenza formale ma anche quella sostanziale, nel caso in cui l'attività effettivamente svolta dal lavoratore non corrisponda a quanto descritto dal contratto.
Nella sostanza dunque senza progetto non può esistere la collaborazione con conseguente riconoscimento di un rapporto di subordinazione a tempo indeterminato retroattivo.