Il modello Irap da utilizzare quest'anno evidenzia diverse novità che interessano le banche e le imprese assicurative, cui sono riservate, rispettivamente, le sezioni II e III del quadro IQ delle società di capitali. In particolare nella determinazione della base imponibile delle banche, non trova più applicazione l\'articolo 106, comma 3, del Tuir, che prevede la deducibilità delle svalutazioni dei crediti nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio e la deducibilità dell'eccedenza (non dedotta nel primo esercizio) in quote costanti nei successivi nove esercizi.