News Pubblicata il 22/03/2006

Condono, ruolo senza rimborso

La definizione è irrevocabile



Con una nota del 14 Marzo 2006 indirizzata agli uffici e all\'associazione dei concessionari l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il ruolo definito con il condono non può formare oggetto di rimborso, neppure in seguito alla sentenza favorevole al contribuente o all'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto opera pienamente il principio di irrevocabilità e immodificabilità della definizione agevolata. La questione affrontata nella nota concerne la sanatoria dei debiti a ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002, la cosiddetta rottamazione dei ruoli pregressi, e più precisamente il rapporto fra tale sanatoria e la definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'art. 16 della stessa legge.

Fonte: Italia Oggi



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