Il parere n. 47 del 16 novembre 2005 del comitato per l'applicazione delle norme antielusive fornisce i principi generali per la corretta qualificazione delle spese promozionali. Non basta che le spese siano finalizzate ad incrementare le vendite per essere classificate tra quelle di pubblicità (interamente deducibili); serve anche che siano dirette indistintamente a tutti i potenziali clienti con mezzi idonei a garantirne la più ampia diffusione; fermo restando che la gratuità delle stesse fa spostare automaticamente il costo tra le spese di rappresentanza.