Su tre sentenze di merito (Tribunale di Torino, Milano e Ravenna) che hanno esaminato rapporti di collaborazione a progetto soltanto in un caso il giudice ha convertito il rapporto in lavoro subordinato perché non rispettati i requisiti di legge. Tutti i giudici sono d'accordo nel ritenere che la forma scritta del contratto è richiesta per la prova.
Il Tribunale di Ravenna, inoltre, ha stabilito che le parti possono prevedere, quale modalità di recesso, il solo preavviso senza necessariamente individuare delle causali specifiche che possono dare luogo all'interruzione del rapporto.