News Pubblicata il 19/07/2018

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Occupazione di suolo pubblico per raccolta firme: l'imposta di bollo è dovuta?

Chiarimenti delle Entrate sull'imposta di bollo dovuta sull’istanza per occupazione di suolo pubblico per la raccolta firme a sostegno di referendum e iniziative legislative popolari



E' dovuta l'imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali? Il quesito, posto all'Agenzia delle Entrate, è stato oggetto di chiarimenti con la Risoluzione 56/E del 18 luglio 2018, qui allegata.

La questione prospettata attiene all’applicabilità dell’imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, che

L’articolo 1 di detto Allegato B considera esenti dall’imposta di bollo le “petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.

Premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa, si ritiene che le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, previste dall’articolo 1 sopra citato, possano essere interpretate nel modo seguente

Pertanto, le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:

Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Il documento di prassi, termina ribadendo che la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.56 del 18.07.2018

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