Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di crediti fiscali del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL , anche il decreto legislativo 213 2023 di attuazione della delega fiscale introduce importanti limiti operativi per le compensazioni orizzontali in generale.
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Con particolare riguardo ai crediti INPS a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo ma con termini dfferenziati anche per le diverse categorie di datori di lavoro.
Per tutti i datori datori di lavoro NON AGRICOLI:
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS artigiani commercianti e Gestione separata Inps:
ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata
Per i datori di lavoro agricoli : la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.
Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:
L'art 17 del del d.lgs 241/1997 prevede la la possibilità di pagare le imposte compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico
Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato in molti provvedimenti questa possibilità mentre l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito ha spesso respinto la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando che il credito puo non essere "certo" come richiede la norma.
Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24 Leggi in merito Come pagare i contributi con i crediti edilizi .
Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impostori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.
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