News Pubblicata il 24/10/2022

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Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre

di Redazione Fisco e Tasse

In continuità con le precedenti misure, si prorogano al 18 novembre la riduzione di accise e IVA sui carburanti. I dettagli nel decreto in GU



Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022  recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. 

In particolare, in considerazione  del perdurare degli  effetti  economici derivanti  dall'eccezionale  incremento dei  prezzi  dei   prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e  fino al  18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;
b) l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di  accisa  sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica  per  il  periodo  dal  4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente articolo usati come carburante  giacenti  nei serbatoi  dei relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022. 

La predetta comunicazione non è effettuata  nel  caso  in  cui,  alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle  aliquote di accisa venga disposta  la  proroga  dell'applicazione  delle  aliquote come rideterminate.
Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. 

La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Le Riforme del Governo Draghi