News Pubblicata il 20/09/2021

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Ticket licenziamento INPS annuncia correzioni negli importi versati

Nella circolare 137 del 17 .9.21 INPS segnala alcuni errori di calcolo e versamento del Ticket licenziamento Esempi e promemoria. A breve le istruzIoni per i conguagli



E' stata pubblicata il 17 settembre 2021 la circolare INPS N. 137 con la quale l'istituto fornisce alcune importanti precisazioni sulla contribuzione dovuta a titolo di cd. Ticket licenziamento , previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35.

 A seguito di alcuni controlli sulle proprie banche dati l'istituto, infatti, evidenzia che si sono verificati molti errori di calcolo dell'importo del contributo da parte dei datori di lavoro. 

In particolare non è stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI. 

Ciò ha determinato, che : 

Nella circolare vengono quindi riepilogate le corrette  modalità di calcolo del ticket licenziamento, e si preannuncia un ulteriore messaggio in cui saranno evidenziate le modalità per gli eventuali conguagli dovuti.

 La circolare ricorda che la norma citata, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. 

TICKET LICENZIAMENTO = 41% del massimale mensile dell'indennità di disoccupazione ogni 12 mesi di anzianità negli utlimi 3 anni di occupazione .

Anno

Circolare INPS

Retribuzione imponibile

Massimale

2013 (ASpI)

14/2013

1.180,00

1.152,90

2014 (ASpI)

12/2014

1.192,98

1.165,58

2015 (ASpI)

19/2015

1.195,37

1.167,91

2015 (NASpI)

94/2015

1.195,00

1.300,00

2016 (NASpI)

48/2016

1.195,00

1.300,00

2017 (NASpI)

36/2017

1.195,00

1.300,00

2018 (NASpI)

19/2018

1.208,15

1.314,30

2019 (NASpI)

5/2019

1.221,44

1.328,76

2020 (NASpI)

20/2020

1.227,55

1.335,40

2021 (NASpI)

7/2021

1.227,55

1.335,40

La circolare 137 fornisce anche alcuni esempi pratici di calcolo

Va ricordato infine che con la circolare n. 40/2020 l’Istituto aveva  fornito un quadro riepilogativo dei casi che comportano l’obbligo contributivo e di quelli esclusi, cui vanno aggiunti anche i recenti casi di esclusione per :

Fonte: Inps



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