News Pubblicata il 15/02/2021

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Sospensione premi e autoliquidazione INAIL federazioni sportive: i chiarimenti

Istruzioni INAIL sulla sospensione di adempimenti e versamenti premi per le federazioni società e associazioni sportive impegnate in competizioni nazionali. Ripresa a maggio



Con Circolare n. 7 dell'11 febbraio 2021, l'INAIL ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021,per gli adempimenti e i versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 L. n 178-2020
Ai fini dell’applicazione della sospensione, la circolare chiarisce che i beneficiari devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando quale sia la competizione sportiva cui prendono parte..
Sono sospese anche la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, che devono essere effettuati dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima andranno versate poi entro l’ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 il cui pagamento deve avvenire entro il 16 del mese. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Coloro che applicano la sospensione devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile fino al 1° marzo 2021.

 I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 dato che cade di domenica i versamenti saranno considerati tempestivi se effettauti entro lunedi 31 maggio.

 In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ogni mese, ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il 16 del mese.

Fonte: Inail



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