News Pubblicata il 25/11/2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Domicilio digitale: mancata comunicazione, il CNDCEC fornisce chiarimenti

Con indicazione fornite dal Ministero della Giustizia il CNDCEC chiarisce che la sospensione dall'albo per mancata comunicazione di domicilio digitale non ha carattere disciplinare



Con Informativa n 143 del 23 novembre 2020 il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito alle sanzioni previste dall’art 37 del DL Semplificazioni relative alla mancata comunicazione del domicilio digitale e in particolare specifica che la sospensione dal relativo albo non riveste carattere disciplinare.

Il Consiglio nazionale aveva richiesto chiarimenti al Ministero della Giustizia in merito a questa sanzione irrogata in caso di mancata comunicazione e il ministero ha risposto con Nota n 186506 del 18 novembre specificando che la sospensione non ha carattere disciplinare in quanto disposta dal Consiglio dell’ordine.

Ricordiamo che l’art 37 del DL n 76 del 2020 rubricato “Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” prevede alla lettera e) dispone che il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio…>>

Con l'informativa in oggetto il CNDCEC informa i presidenti degli Ordini locali che per gli iscritti che a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista non è sanzione disciplinare.

Ti consigliamo:

NOVITÀ 2024
 Revisal ora include il modulo per la revisione legale delle nano imprese

La versione per Nano imprese di Revisal è adeguata ai recenti aggiornamenti normativi e prevede un menù semplificato, adatto all’attività del sindaco e revisore di un’impresa di minori dimensioni.

Scopri l'Offerta Formativa 2024: 

Fonte: Fisco e Tasse


2 FILE ALLEGATI:
Nota Ministero allegata alla informativa n 143 del CNDCEC del 23 novmebre 2020 Informativa n 143 CNDCEC del 23 novembre 2020

TAG: Corsi accreditati per Commercialisti e Revisori Legali 2024 Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore