News Pubblicata il 25/09/2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Imposta di bollo fermo auto: non è dovuta se manca l'istanza cartacea di sospensione

L’imposta di bollo sul provvedimento di sospensione del fermo auto non è dovuta in quanto non è più richiesta l’istanza del contribuente per ottenerlo



Il provvedimento di sospensione del fermo auto, prima richiesto con istanza cartacea da parte del contribuente, con le modifiche introdotte dal DLgs n 98 del 2017 parte tramite comunicazione tra il Concessionario della Riscossione che ha concesso la sospensione e il PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Di conseguenza non è più dovuta da parte del contribuente l’imposta di bollo prima applicata sulla richiesta della sospensione ad opera del diretto interessato.

Con Risposta a interpello n 393 del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che grazie alle modifiche introdotte dal DLgs n 98 del 2017 “I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA

Essa concorda perciò con il contribuente che chiedeva con interpello se fosse ancora dovuta l’imposta di bollo prospettando una soluzione interpretativa a lui favorevole.

L’istante rappresentava che a seguito delle modifiche al DPR 602 ad opera del DLgs 159/2015 in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del pagamento il fermo iscritto dall’agente della riscossione non può essere cancellato fino ad integrale pagamento delle rate. È pur vero secondo quanto riferisce che per contemperare le esigenze del credito pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo della propria auto gli agenti della riscossione consentono la sospensione degli effetti del fermo dopo il pagamento della prima rata.

L’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione del fermo che fino ad oggi era richiesta presso gli sportelli dello stesso PRA su istanza del contribuente con pagamento di imposta di bollo secondo la nuova normativa è effettuata grazie alla comunicazione telematica tra gli uffici interessati, venendo meno la necessità della istanza da parte del contribuente.

Il contribuente ritiene per questo motivo che non sia più necessario corrispondere l’imposta di bollo relativa alla istanza cartacea prevista in precedenza.

L’Agenzia concorda con la soluzione interpretativa citando le novità introdotte dal Dlgs 98/2017 nonché la Legge di Bilancio 2020 che con il comma 809 dell'articolo recita quanto segue “Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto”.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 23.09.2020 n. 393

TAG: Bollo e concessioni governative