News Pubblicata il 30/07/2020

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Contributi edilizia: il caso dei contratti part-time eccedenti

Sentenza Cassazione 8794 2020 : contributi in edilizia e retribuzione virtuale. Controverso il caso dei contratti part time oltre il limite previsto dal ccnl



Il caso riguardava  la controversia tra il  titolare di una impresa e INPS e   INAIL  che pretendevano i  versamenti contributivi e assicurativi per  numerosi contratti di lavoro a tempo parziale, che avevano superato il limite percentuale previsto dal CCNL del settore edilizia artigianato . Per gli enti tale violazione comportava la nullita dei contratti e il conseguente ricalcolo anche contributivo collegato alle retribuzioni per  contratti full time  ( l'orientamento risale alla Circolare Inps n. 6/2010) La corte di Cassazione ribalta il giudizio di merito nella sentenza n. 8794 2020, che alleghiamo in fondo all'articolo .

 Sia tribunale di Mantova che la Corte d'appello di Brescia, hanno respinto le loro richieste  affermando , come già in precedenti  di merito , che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non comporta l'invalidità del  rapporto part-time in eccedenza, poiché il precetto contrattuale non ha un vero e proprio valore normativo .  La corte di cassazione pero ribalta il giudizio di merito e  accoglie il ricorso dell'INAIL .

Pur concordando sul fatto che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisce un presupposto dell’obbligo contributivo,  gli ermelllini specificano che l’art. 29 , riguardante le deroghe al principio della retribuzione virtuale,  si realizza nell' obbligo di conformare il “dovuto contrattuale” alla regola del “minimale contributivo”, che poi  costituisce la base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi,  ma solo nel caso in cui   La previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non ha  l’effetto d’invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quella di individuare “nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa  il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo”. 

Cio non riguarda pero il numero di ore effettivamente lavorate, se inferiori .  In altre parole, il problema (sollevato dalla giurisprudenza di merito) dell’effetto invalidante della previsione contrattuale non è sostanziale e viene superato "da una funzione semplicemente conformatrice della previsione collettiva" che riguarda l'orario e la retribuzione minima e non la validità o nullità dei contratti .

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Fonte: Corte di Cassazione


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Sentenza Cassazione 8794 2020 Edilizia

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