Il caso riguardava la controversia tra il titolare di una impresa e INPS e INAIL che pretendevano i versamenti contributivi e assicurativi per numerosi contratti di lavoro a tempo parziale, che avevano superato il limite percentuale previsto dal CCNL del settore edilizia artigianato . Per gli enti tale violazione comportava la nullita dei contratti e il conseguente ricalcolo anche contributivo collegato alle retribuzioni per contratti full time ( l'orientamento risale alla Circolare Inps n. 6/2010) La corte di Cassazione ribalta il giudizio di merito nella sentenza n. 8794 2020, che alleghiamo in fondo all'articolo .
Sia tribunale di Mantova che la Corte d'appello di Brescia, hanno respinto le loro richieste affermando , come già in precedenti di merito , che la violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al part-time, non comporta l'invalidità del rapporto part-time in eccedenza, poiché il precetto contrattuale non ha un vero e proprio valore normativo . La corte di cassazione pero ribalta il giudizio di merito e accoglie il ricorso dell'INAIL .
Pur concordando sul fatto che la retribuzione dovuta (e non quella corrisposta) dal datore di lavoro al dipendente, costituisce un presupposto dell’obbligo contributivo, gli ermelllini specificano che l’art. 29 , riguardante le deroghe al principio della retribuzione virtuale, si realizza nell' obbligo di conformare il “dovuto contrattuale” alla regola del “minimale contributivo”, che poi costituisce la base di calcolo per i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, ma solo nel caso in cui La previsione della contrattazione collettiva volta a fissare dei limiti ai rapporti part-time, non ha l’effetto d’invalidare i contratti a tempo parziale in eccedenza, bensì quella di individuare “nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo”.
Cio non riguarda pero il numero di ore effettivamente lavorate, se inferiori . In altre parole, il problema (sollevato dalla giurisprudenza di merito) dell’effetto invalidante della previsione contrattuale non è sostanziale e viene superato "da una funzione semplicemente conformatrice della previsione collettiva" che riguarda l'orario e la retribuzione minima e non la validità o nullità dei contratti .
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