News Pubblicata il 26/02/2020

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Contratto di agenzia e diritto di recesso del committente

La Cassazione con sentenza 3917 2020 accoglie il ricorso di una agente di commercio che chiedeva la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato svolto in aggiunta



Il recesso dal contratto di agenzia  da parte o committente non puo trovare giusta causa nella minaccia dell'agente di far valere i propri diritti rispetto alle  prestazioni lavorative  aggiuntive di tipo subordinato  .

 Lo afferma la Cassazione con la sentenza 3917  del 17.2.2020  accogliendo il  (doppio ) ricorso di una lavoratrice con contratto di agenzia che  chiedeva di essere regolarizzata e remunerata per il lavoro subordinato che aveva svolto    parallelamente a quello di agenzia. La società aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa  ma tale  definizione non aveva fondamento  secondo la ricorrente che portava prove testimoniali del lavoro svolto e chiedeva  il risarcimento della somma di euro 260.000,00 per retribuzioni non corrisposte, ferie, permessi non goduti e TFR.  Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano respinto il ricorso , considerando sussistente la giusta causa  ex art. 2119 cod. civ.  perche la pretesa avanzata dalla ricorrente  veniva considerata "pesante " da primo giudice .

 La Corte di appello di Brescia, dice la Cassazione,  errava nel respingere l'impugnazione basata  sulle  seguenti considerazioni:

" le pretese formulate dall'appellante si fondavano su una rilettura del rapporto  in essere, tale da portare a rivendicare corrispettivi di ingente entità, nascenti  da fattispecie incompatibili, ossia la coesistenza del contratto di agenzia e del rapporto di lavoro subordinato; in tal senso doveva essere letta l'argomentazione del primo giudice;
- si era in presenza di un conflitto tra le rivendicazioni avanzate, restando  irrilevante che le pretese avessero costituito oggetto di due distinte domande;
- può essere richiamato in via analogica l'art. 1438 cod. civ., fattispecie che si  realizza quando il fine ultimo perseguito da una delle parti consiste nella  realizzazione di un risultato abnorme, incompatibile con i principi giuridici;
- nel caso di specie, è giuridicamente inconcepibile che un unico rapporto sia  caratterizzato dalla compresenza di due fattispecie diverse per natura e  presupposti e dia luogo a pretese di natura economica che non possono essere  cumulate;
- la minaccia di far valere il diritto di corrispettivi asseritamente spettanti per  entrambe le fattispecie, del tutto differenti e non compatibili tra loro, non  poteva che essere considerata ingiusta ed iniqua e come tale costituire giusta  causa di recesso da parte del soggetto destinatario di tali rivendicazioni. 

La cassazione  respinge queste argomentazioni  sulla presentazione formale del ricorso e ricorda  invece che  effettivamente la  minaccia di far valere un diritto puo costituire  causa di annullamento del contratto  ma solo se punta ad risultato iniquo ed abnorme, diverso   dall'affermazione del diritto stesso, o nell’ipotesi nella quale la minaccia abbia effettiva funzione intimidatoria della condotta, volta a condizionare la volontà dell’altro contraente . Situzione non verificatasi nel caso in oggetto.

La sentenza viene quindi cassata e rinviata alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
 

Fonte: Corte di Cassazione


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Cassazione 3917 2020 contratto di agenzia

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