News Pubblicata il 19/02/2020

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Esame Albo commercialisti ed Esperti contabili: esonero prima prova

Requisiti dell’esonero dalla prima prova scritta d’esame per l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili



Gli articoli 46 e 47 del Dlgs n.139 del 28 giugno 2005, disciplinano le prove dell’esame di Stato rispettivamente per l’iscrizione nella sezione A ed alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Tali norme prevedono l'esenzione dalla prima prova scritta per coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università. Ciò avviene nell’ambito di una "convenzione quadro" stipulata fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le condizioni di tali accordi si applicano su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’esame di stato.

La convenzione consente l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e fissa le condizioni minime che consentono l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B.

In particolare, è previsto l'esonero dalla prima prova dell’esame di stato per l’accesso alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per:

Requisiti minimi per ottenere l'esonero in base alla convenzione:

1.Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

2.Avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi in ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Nell’ambito del corso di laurea triennale:

Almeno 24 crediti SECS-P/07  in Economia aziendale

Almeno 15 crediti nelle seguenti discipline:

Nell’ambito del corso di laurea specialistica/magistrale:

Almeno 18 crediti in SECS-P/07 Economia aziendale

Almeno 9 crediti nei seguenti ambiti disciplinari:

Almeno 18 crediti nei seguenti:

Si ricorda inoltre che i crediti della laurea specialistica/magistrale possono essere compensati con esami sostenuti durante la laurea triennale e quelli relativi alla laurea triennale con esami sostenuti durante la laurea Magistrale.

Per quanto riguarda l'esonero dalla prima prova dell’esame di stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo, si specifica che:

è rivolto ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
I requisiti minimi per ottenere l’esonero in base alla convenzione sono i seguenti:

1.Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

2. Avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi in ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Almeno 24 crediti  in SECS-P/07 Economia aziendale

Almeno 15 crediti nei seguenti ambiti disciplinari:

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