News Pubblicata il 11/12/2019

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Invalidità: domande semplificate per indennità piu veloci

Procedure semplificate per le domande di invalidità civile, cecità e sordità. Le novità operative dal 10 dicembre 2019 per i Patronati



Con il messaggio 4601 del 10 dicembre 2019 l'inps informa che  per la presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, è stata creata una procedura semplificata sperimentale che consente di inviare subito tutta la documentazione necessaria. In questo modo è possibile ridurre  i tempi di erogazione  delle indennità .

In una prima fase , tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati ed è  necessario che il requisito anagrafico sia già perfezionato alla data della domanda.  Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, viene richiesto il solo codice fiscale del soggetto richiedente, 

Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda.

Sono richiesti i dati dell’accertamento sanitario  e altri relativi all'aspetto economico (attenzione la compilazione dei campi obbligatori è necessaria per procedere) .

Infine nella sezione “Allegati”  vanno inserite le  dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari 

La domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato,  alla fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario .

In questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono  comunque disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria,

In alcune casistiche, comunque  (ad es. soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili)  resta  necessario completare il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale procedura .

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Fonte: Inps



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