Con la circolare 129 del 4 ottobre 2019 l' Inps fornisce un riepilogo delle disposizioni e delle prassi amministrative concernenti la contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa ovvero in distacco sindacale con una armonizzazione tra le gestioni previdenziali private e quelle pubbliche, anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali adottati dalla magistratura contabile. Il documento sostituisce tutti i precedenti in materia.
Gli argomenti affrontati sono i seguenti:
Le istruzioni si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, ma anche per incarichi conferiti precedentemente alla data di pubblicazione della circolare.
Le indicazioni principali :
Il lavoratore in aspettativa deve richiedere l'accredito figurativo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'inizio o proroga dell'aspettativa – a pena di decadenza .
La contribuzione aggiuntiva è permessa , posto che :
I sindacati possono versare la contribuzione aggiuntiva, secondo le aliquote applicabili nel fondo pensionistico dove il lavoratore risulta iscritto entro il 30 settembre dell’anno successivo, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento della carica sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accredito figurativo. Sono tenuti inoltre alla trasmissione dei flussi Uniemens-listaPosPa.
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