News Pubblicata il 30/05/2019

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Rendita vitalizia: istruzioni per la richiesta

Piccola guida sulla costituzione della rendita vitalizia presso INPS nella circolare 78 2019: calcolo onere, documentazione, restano dubbi sulla prescrizione



L'inps ha pubblicato ieri la circolare 78-2019 sulla costituzione di rendita vitalizia per i contributi  non versati  e caduti in prescrizione (articolo 13 della legge n. 1338 del 1962)  in cui riepiloga la disciplina e chiarisce le regole  per la gestione dell'istruttoria da parte degli uffici territoriali .

Inoltre vengono fornite precisazioni sulle  retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia per i periodi  collocati nel “sistema contributivo”.

Questo l'indice del lungo documento :

Si ricorda che la rendita vitalizia è l'unica modalità di  recupero di contributi  IVS persi dal lavoratore perche non versati dal datore di lavoro, e ormai prescritti , quindi non recuperabili. Attualmente , con la modifica apportata dalla riforma Dini L.335-1995) la prescrizione dei contributi omessi  interviene già dopo  5 anni . Questo strumento puo essere utilizzato da chi non aveva l'onere di versare  la contribuzione   e riguarda quindi:

Sono esclusi invece gli  iscritti alla gestione separata perche hanno in prima persona l'obbligo di versare i propri contributi previdenziali.

In sintesi la circolare ricorda  che la richiesta  di costituzione di rendita vitalizia  necessita di :

Il lavoratore puo versare in prima persona l'onere calcolato dall'INPS  e chiedere il risarcimento dael danno al datore di lavoro  oppure far versare direttamente il datore di lavoro .

Come per il riscatto del corso di studi il costo della rendita vitalizia viene calcolato con il metodo della riserva matematica per i periodi situazi per periodo retributivo e con il sistema a percentuale per i periodi di competenza contributiva .

Non viene invece preso in considerazione , e resta  da chiarire,  il termine temporale in cui è possibile chiedere la rendita vitalizia  in quanto recentemente la Cassazione  nella sentenza 21302-2017  ha contraddetto l'orientamento tradizionale sulla prescrizione  (che pone il limite di dieci anni dall'età pensionabile)  e ha affermato che il diritto alla richiesta si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento della prescrizione del diritto ai contributi.  

Ti puo interessare sul tema il Commento alla sentenza 21302 2017 "Prescrizione richiesta rendita vitalizia" a cura della prof. R. Staiano.

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Fonte: Inps



TAG: La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali