News Pubblicata il 24/05/2019

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Contributi zone sisma: come rateizzare

Ripresa versamenti e comunicazione rateizzazione entro il 1.6.2019 dei contributi sospesi per gli eventi sismici Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo . Messaggio INPS n. 1987 2019



L' Inps ha pubblicato il Messaggio n. 1987 del 23 maggio 2019 sulla ripresa dei versamenti delle rate sospese su piani di rateazione in via amministrativa già concessi alla data dell’evento sismico  nelle regioni .Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 

L’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL  obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, vanno  effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.

Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione prevede fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo (minimo 50 euro), previa presentazione di apposita comunicazione  da inoltrarsi entro il 1° giugno 2019, unitamente al  versamento della prima rata.

La comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.

Per le istruzioni  sul versamento dei contributi sospesi, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, nel messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, è stata chiarita  la compilazione del modello F24, specifica per ogni singola gestione.

L'istituo specifica ora le modalità di gestione nel caso il contribuente scelga di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati. Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:

In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

L’accesso al format della comunicazione è disponibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

I datori di lavoro con dipendenti, nel caso in cui i contribuenti abbiano già provveduto al versamento di alcune rate, dovranno rideterminare il residuo da rateizzare ed esporre i dati in compilazione dell’istanza secondo le seguenti indicazioni: nella tabella degli importi dei contributi, caratterizzata dal “Periodo” e dall’“Importo contributi dovuto”, nella sezione aggiunta Versamenti eseguiti N964 devono essere indicati i versamenti effettuati con data antecedente , inserendo l’importo già versato a partire dal periodo più vecchio.  Il residuo visualizza l’importo dichiarato meno il Versamento eseguito N964 ed è in sola visualizzazione.Nella tabella successiva è necessario inserire i versamenti antecedenti l’istanza, indicando la data e l’importo dei versamenti.

La comunicazione inviata verrà inoltrata alle Strutture territoriali competenti con la ripartizione per ogni gestione previdenziale interessata.

Il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 1/06/2019) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese. Per evitare il versamento della seconda rata nello stesso mese di scadenza della prima, il termine di pagamento della seconda rata è prorogato al 16/07/2019.

L'istituto ricorda infine che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Fonte: Inps



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