News Pubblicata il 17/05/2019

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Recupero contributi eccedenti il massimale retributivo

Come si prescrivono i versamenti contributivi eccedenti il massimale per i lavoratori in regime contributivo . Istruzioni per i datori di lavoro



Con la circolare 63 2019 l'INPS è intervenuta per chiarire il regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo  per i lavoratori soggetti al regime previdenziale contributivo. Inoltre vengono fornite le istruzioni ai datori di lavoro per l'adeguamento delle dichiarazioni contributive in caso di contribuzione eccedente.

L'istituto ricorda che dal 1° gennaio 1996  si applicano i massimali della base contributiva e pensionabile,   come previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335: ai lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso di retribuzioni  eccedenti il massimale,  l’eventuale contribuzione in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro,  e il termine prescrizionale  per tale richiesta è fissato a dieci anni.

La circolare precisa che a questo tipo di eccedenza di contribuzione non si applica l’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, relativo alle gestioni dell’ (AGO),  che  prevede l’acquisizione e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni dei contributi  di cui si accerti il versamento a piu di  cinque anni dalla data in cui  sia stato effettuato.

Infatti per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che esercitano l’opzione per il regime contributivo, il “massimale annuo” costituisce un tetto inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; e ogni misura retributiva eccedente  non assume alcuna rilevanza né sul piano contributivo né su quello pensionabile.

L'istituto raccomanda per  evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il  massimale, che  datori di lavoro continuino ad acquisire le dichiarazioni in merito al regime previdenziale  dei lavoratori sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo “a domanda” anteriore all’1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all’1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all’1/1/1996, etc.).

Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

Il recupero  dei contributi eccedenti, entro il termine di prescrizione di 10 anni  va richiesto attraverso  due diverse  modalità:

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento  con le stesse  modalità .

Riguardo la contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto. La quota di indennità, che  ricade nell’annualità successiva,sarà calcolata nel massimale dell’anno successivo.

Fonte: Inps



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