News Pubblicata il 04/01/2019

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Regime agevolato contributivo artigiani e commercianti: modificati i termini

Nuovo termine per la dichiarazione di rinuncia al regime agevolato forfettario . Spostato al 28 febbraio dell'anno in cui si torna al regime ordinario



Decadenza dal regime contributivo agevolato per  artigiani ed esercenti attività commerciale (cd. regime forfettario legge 23 dicembre 2014, n. 190): i termini per richiedere il ripristino del regime ordinario vengono prorogati di due mesi ( dal 31 dicembre al 28 febbraio successivo). Questa la novità comunicata dall'INPS con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019.

  L'istituto specifica che l’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato (con riduzione del 35%)  cessi di avere effetto dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti  e  il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della  richiesta.

A fronte delle difficoltà  per i contribuenti interessati di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti, il termine  viene fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario,  cioe  entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali.

Le modalità della dichiarazione restano quelle esplicitate nelle  circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Se le comunicazioni  perverranno dopo il 1° marzo il ripristino del regime contributivo ordinario avra  decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il messaggio non specifica  chiaramente  se la novità si applica già dal 2019  per coloro che avessero perso i requisiti  nel 2018 e non avessero effettuato la comunicazione entro il 31 dicembre scorso,  ma si ipotizza che la tempestività del messaggio renda l'ipotesi piu che probabile.

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Fonte: Inps



TAG: Lavoro Autonomo Contributi Previdenziali