Come noto per i soggetti assicurati con Inail, il datore di lavoro deve inoltrare la "Comunicazione di infortunio" all'Inail in caso di infortuni sul lavoro prognosticati guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento utilizzando i modelli preidposti per i vari settori lavorativi nell'area "Prevenzione"del sito www.inail.it
Per gli infortuni con prognosi di oltre tre giorni, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare invece la "Denuncia/comunicazione di infortunio" (Mod. 4 bis prest - disponibile nell' area "Prestazioni" del sito istituzionale INAIL).
Per i soggetti non assicurati con Inail, il datore di lavoro deve in ogni caso inoltrare la "Comunicazione di infortunio" se la prognosi è di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La procedura di comunicazione/denuncia è diventata telematica dal 2013. INAIL ha comunicato in questi giorni sul proprio sito che a partire dal 14 dicembre 2018 ha reso disponibile la funzionalità “Tramite file” della Comunicazione di infortunio (da non confondere con la Denuncia) per l'invio di una nuova comunicazione mediante il caricamento di un file in formato XML.
A partire dalla nuova sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio è possibile scaricare:
Come detto. la comunicazione di infortunio deve essere effettuata quando è prevista una prognosi massima di 3 giorni escluso il giorno dell’evento . L’adempimento è stato introdotto con l’avvio del SINP, sistema informativao nazionale per la prevenzione, solo a fini statistici.
Si ricorda che ai fini della tutela assicurativa, invece, l’intervento dell’INAIL si attiva solo in caso di prolungamento della prognosi: per gli eventi di durata oltre 4 giorni il datore di lavoro deve trasformare la comunicazione in denuncia d’infortunio con la funzione “Converti denuncia”.
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