News Pubblicata il 29/11/2018

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Nuova tassonomia XBRL e la responsabilità per i sindaci e revisori

Nuova Tassonomia XBRL applicabile per la redazione dei bilanci 2018 – implicazioni per sindaci e revisori



In data 04 novembre 2018 è stata pubblicata la nuova Tassonomia Principi Contabili Italiani 2018 (denominata PCI_2018-11-04) , dedicata alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Pertanto la nuova tassonomia non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all’impiego di XBRL e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno.
La Tassonomia PCI_2018-11-04 – una volta concluso l’iter di cui al D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 – si applicherà ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, con facoltà di applicazione anticipata, e sostituirà la versione 2017-07-06 attualmente vigente.

La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione «Bilancio micro, altre informazioni» della forma prevista dall’art. 2435-ter del codice civile. 

La sezione "Nota integrativa, parte iniziale" è stata strutturata in una serie di sottocampi intestati che consentono di individuare alcune informazioni fondamentali per il lettore del bilancio, quali:

• "Principi di redazione", destinato alla descrizione del quadro di riferimento utilizzato per la redazione del bilancio;
• "Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile", destinato alla descrizione delle eventuali deroghe eccezionali rispetto alle disposizioni di legge applicabili e delle motivazioni che le hanno genarate;
• "Cambiamenti di principi contabili" e "Correzione di errori rilevanti", che consentono di inserire la disclosure richiesta dal documento OIC 29;
• "Problematiche di comparabilità e di adattamento", destinato all'informativa sulle difficoltà di confronto con le voci dell'esercizio precedente;
• "Criteri di valutazione applicati", in cui il redattore dà conto dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio;
• "Altre informazioni", campo residuale previsto per tutte le altre informazioni di carattere generale, che è opportuno collocare nella parte iniziale della Nota, richieste dalla legge o dai principi contabili.

Nel campo relativo alle "Altre informazioni" viene introdotta l'informativa richiesta dalla legge per il mercato e la concorrenza 125/17, che ha introdotto per le imprese l'obbligo di indicare nella nota integrativa le somme superiori a 10mila euro percepite, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni o da società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la restituzione delle somme, la risoluzione del contratto e la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse.

Nella nuova tassonomia è stata, inoltre, modificata la disclosure sulle cooperative (sono stati esplicitati due campi testuali relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile) ed è stato introdotto un campo testuale per l'informativa sulle provvidenze pubbliche.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa, oltre alle modifiche già citate, sono aggiunti due campi relativi alle informazioni richieste dagli articoli 2428 e 2545 in caso di omissione della presentazione della relazione sulla gestione. Infine, per le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter, che non redigono la nota integrativa, sono previste, nella sezione "Bilancio micro, altre informazioni", oltre alle informazioni sopra illustrate con riferimento al bilancio abbreviato, quelle relative a startup, contributi percepiti e cooperative.

Non sono state apportate modifiche, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d’esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa) .

Secondo quanto riportato sul sito Internet di XBRL Italia, la nuova versione della tassonomia si applicherà ai bilanci chiusi dal 31/12/2018, con facoltà di applicazione anticipata.

Per approfondire si rimanda all'articolo completo pubblicato sul sito https://www.larevisionelegale.it/  dal titolo Nuova Tassonomia XBRL applicabile per la redazione dei bilanci 2018 – implicazioni per sindaci e revisori autore dott. Roberto Ercoli



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