News Pubblicata il 31/12/2018

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Whistleblowing, il testo del Regolamento ANAC

L'ANAC autorita nazionale anticorruzione ha emanato il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' nel lavoro: " whistleblowing"



Con la delibera n. 1033 del 30  ottobre 2018 pubblicata in G.U. n.269 del 19-11-2018 l'ANAC autorita nazionale anticorruzione ha emanato il Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art.  54-bis  del   decreto   legislativo   n.   165/2001   (c.d.whistleblowing).  Il Whistleblowing è la possibilità di segnalare irregolarità in ambiente di lavoro in particolare nella pubblica amministrazione, in   forma anonima ad evitare possibili conseguenze  negative da parte dei colleghi o superiori coinvolti. 

Riportiamo di seguito alcuni stralci degli articoli piu rilevanti del Regolamento:  
 "L'Autorita'  potrà esercitare  il proprio potere sanzionatorio: 

    a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni  nell'ambito di attivita' espletate  secondo la direttiva annuale  di  vigilanza  dell'Autorita';

    b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);
    c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera i).
All'art. 2 del Capo I  si precisa che  Le comunicazioni e le segnalazioni sono  presentate,  di  norma, attraverso il modulo della piattaforma  informatica  disponibile  sul sito  istituzionale  dell'Autorita',  che   utilizza   strumenti   di  crittografia  e  garantisce  la   riservatezza   dell'identita'   del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della  relativa documentazione. 

Sulla priorita' delle comunicazioni e delle segnalazioni il Regolamento precisa che le  segnalazioni  sono  trattate  innanzitutto     "a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si  ha riguardo alla gravita' delle misure discriminatorie  e  all'eventuale danno  alla  salute  nonche'  alla  reiteraterazioni o alla partecipazione di  diversi  soggetti  all'adozione  di  misure discriminatorie; 

La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal  responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli  addebiti inviata  ai  soggetti  destinatari   del  provvedimento finale. 

sul procedimento di istruttoria  viene precisato che il  responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere, per iscritto , ulteriori  informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e'  stato comunicato l'avvio del procedimento, anche  avvalendosi  dell'ufficio  ispettivo  dell'Autorita'   della   Guardia   di   finanza,   ovvero  dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica  del  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario,  puo' convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno  effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.

I  soggetti  cui  e'  stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito  agli  addebiti  mediante:
    a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti entro il termine di 30 giorni ;
    b) accesso agli atti;
    c) audizione innanzi all'ufficio.
 Nel corso delle audizioni i soggetti  convocati  possono  farsi  assistere dal proprio legale di fiducia.

1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti  per l'archiviazione, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  a), l'ufficio,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di   avvio   del procedimento,  comunica  all'interessato  che  intende  proporre   al Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
  2. L'interessato, entro dieci giorni  puo' presentare ulteriori memorie difensive, ovvero  chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.  La  richiesta di audizione puo' essere accolta con disposizione del Presidente.  S
  3. Il Consiglio, tenuto conto  delle  memorie  presentate  e  delle risultanze  dell'eventuale   audizione,   adotta   il   provvedimento  conclusivo.
  4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione,  il  termine  per  ricorrere  e l'autorita' cui proporre ricorso nonche' le modalita'  e  il  termine entro  il  quale  effettuare  il   pagamento   della   sanzione.   Il provvedimento  viene  notificato  al   responsabile   dell'infrazione contestata.
  5. Nel  caso  di  mancato  pagamento  della  sanzione  nel  termine indicato  nel  provvedimento  sanzionatorio,   l'ufficio   competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
  6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si  fonda  la  decisione.  Il  provvedimento  viene comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7.
  7.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  gli  esiti   del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione  o  la  segnalazione.
                              
E' previsto infine un  procedimento svolto in forma semplificata nei casi in cui:
    a) nell'espletamento dell'attivita' di  vigilanza  dell'Autorita'  venga riscontrata  la  mancanza  delle  procedure  di  ricezione  e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
    b) la segnalazione della mancanza delle  procedure  di  ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis,  e'  ritenuta ragionevolmente fondata a seguito  dello  svolgimento  dell'attivita'  preistruttoria dell'ufficio. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Regolamento sanzionatorio ANAC su Whistleblowing

TAG: La rubrica del lavoro