News Pubblicata il 15/11/2018

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Anticipo pensionistico gruppo FS: le istruzioni INPS

La circolare 107 2018 illustra le modalità per fruire del'incentivo all'esodo fornito dal Fondo per le prestazioni di sostegno al reddito e all'occupazione del Gruppo Ferrovie dello Stato



Con la circolare INPS 9 novembre 2018, n. 107  sono state illustrate  le prestazioni straordinarie garantite dal Fondo a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Si tratta di :

ASSEGNI STRAORDINARI,  riconosciuti ai lavoratori in esubero a nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di vita.

ASSEGNI STRAORDINARI SOLIDARISTICI,  sempre per i lavoratori con i requisiti sopracitati  ma esclusivamente in un ottica di ricambio generazionale  a valere sulle risorse accantonate nel bilancio 2015.

In sostanza si tratta di trattamenti pari a quelli  pensionistici  anticipati di circa 5 anni. Il regolamente prevede la cessazione del rapporto di lavoro e il  divieto di cumulo di questi benefici con i redditi da lavoro , durante il periodo di fruizione.

Vengono anche fornite le istruzioni relative agli adempimenti  a carico delle Strutture territoriali INPS e le modalità di compilazione del Flusso UNIEMENS da parte delle aziende che rientrano  nel campo di applicazione del Fondo. Si ricorda che sono da intendersi Società del Gruppo FS tutte le società - a prescindere dal numero dei dipendenti -  del settore trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detenga  una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta.

In generale il Fondo di solidarietà del Gruppo FS  si occupa di interventi di sostegno al reddito   per il personale coinvolto in  processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nonché di situazioni di crisi aziendale. Si tratta quindi  in particolare dei lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS (inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Fonte: Inps



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