News Pubblicata il 30/07/2018

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Beni significativi: IVA sulle parti staccate

Rilevanza delle parti staccate dei beni significativi dopo la norme della legge di bilancio 2018 nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate



I beni significativi sono stati oggetto di chiarimenti da parte delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018. In particolare, per tutti i beni diversi da quelli elencati nel DM 29 dicembre 1999 vale il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad IVA con aliquota nella misura del 10%.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, come nel caso di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, si pone il problema di verificare se le stesse 

In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), la verifica in merito alla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA con aliquota nella misura del 10% si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Come chiarito nel documento dell'Agenzia delle Entrate, le parti staccate dei beni significativi solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo non sono comprese nel valore del bene significativo, diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10% nel valore dei beni significativi.

Attenzione: qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo già installato precedentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10% il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
 

Fonte: Fisco e Tasse



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