Il Consiglio di stato con la sentenza n. 4062/2018 conferma la pronuncia del TAR 966/2016 bocciando il ricorso dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia in tema di applicazione del contributo integrativo nelle parcelle professionali verso gli enti pubblici. E' la fine di «un’ingiustificabile disparità di trattamento» sia tra pubblico e privato che tra i diversi Ordini , che penalizzava fortemente in particolare i professionisti iscritti alle casse Enpab, Enpap, Enpapi, Epap ed Eppi .
La sentenza legittima infatti l’applicazione del contributo integrativo al 4% su tutti le parcelle senza distinzioni, anche per la pubblica amministrazione. Il ricorso era stato presentato addirittura nel 2013 dall'EPAP ente previdenziale pluricategoriale, tra quelli nati con il 103/1996 con il vincolo di calcolo contributivo delle pensioni . La legge 133/2011 aveva concesso a queste Casse la possibilità di elevare l'ordinario contributo integrativo del 2% per garantire una maggiore accumulo contributivo ma con la clausola di non generare «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» quindi escludeva dall'applicazione le parcelle verso la pubblica amministrazione.
Il Consiglio di Stato precisa che la sentenza intende sanare «un’ingiustificabile ed insanabile disparità di trattamento che finirebbe per rendere recessiva, la finalità (...) di garantire al libero professionista (…) un trattamento pensionistico adeguato».
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