News Pubblicata il 19/12/2017

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Gestione separata anche per architetti della P.A.

Obbligo di iscrizione e versamento alla gestione separata per il lavoro autonomo dell'architetto dipendente pubblico, non iscritto a INARCASSA. Cassazione n. 30345 2017



Anche un architetto dipendente pubblico, se svolge attività di lavoro autonomo deve iscriversi alla Gestione Separata  pur versando il contributo integraztivo a INARCASSA. Questo afferma la corte di Cassazione  nella sentenza 30345 2017, rovesciando entrambe le precedenti decisioni dei giudici di merito . 

Il caso si era creato  in quanto il regolamento di INARCASSA prevede il  divieto  di iscrizione per architetti ed ingegneri che lavorano come dipendenti , pur richiedendo il versamento di un contributo integrativo  commisurato ai compensi fatturati come lavoratori autonome.   Tale contributo viene computato nel montante complessivo individuale pur in assenza di una posizione previdenziale individuale presso la Cassa e in assenza di prestazioni da parte dell'ente

Da parte sua l'INPS richiede l'iscrizione alla gestione separata e relativi versamenti a carico di tutti i lavoratori autonomi che non siano iscritti , o che pur iscritti non versino contributi,  alle gestioni previdenziali delle Casse  professionali, se svolgono attività abituale  di lavoro autonomo, anche se non esclusivo. In sostanza gli ermellini hanno privilegiato la prima parte della previsione INPS (l'assenza di iscrizione) rispetto alla seconda. I primi ddue gradi di giudizio avevano invece  motivato la loro decisione favorevole al contribuente con  l'art.2  comma 26 della  legge n. 335 1995  interpretata autenticamente dall'art. 18 comma 12 del DL 98 2011   che non richiede al professionista di versare i contributi alla gestione separata se  non effettua attività soggette al versamento contributivo presso enti di categoria .

Ancora una volta quindi le previsioni normative e i regolamenti evidenziano  contraddizioni, e discrasie , spesso dovute anche al linguaggio oscuro che le contraddistingue, che  producono interpretazioni e  orientamenti giurisprudenziali del tutto opposti.

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Fonte: Corte di Cassazione



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