News Pubblicata il 13/11/2017

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Split payment 2017: cos'è cambiato dopo la manovra

Split payment: i chiarimenti sui soggetti che devono applicarlo nella Circolare dell'Agenzia 27 del del 7 novembre 2017



Con la manovra correttiva 50/2017 sono state modificate alcune modalità operative dello split payment, chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la Cicolare 27 della scorsa settimana. In particolare, l'articolo 1 della manovra correttiva D.L 50/2017 ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (cd. split payment), così che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta IVA, l'imposta deve essere in ogni caso versata secondo modalità fissati con decreto MEF.

Le disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

Per l’attuazione della nuova disciplina è stato emanato il DM del 27 giugno 2017 che, nel definire le modalità di applicazione della scissione dei pagamenti, riconduceva nell’ambito soggettivo di applicazione split anche le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istat.
Successivamente, è stato emanato il DM del 13 luglio 2017 che ha specificato che sono riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norma in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui alla Legge di Stabilità 2008.

Per effetto delle suddette modifiche, la nuova disciplina della scissione dei pagamenti si caratterizza per:

Ciò, in alternativa, all’annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633 del 1972, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del predetto DPR, al fine di far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica.
La nuova disciplina della scissione dei pagamenti è applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Nel predetto quadro normativo, da ultimo, è intervenuto l’art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che modificando, con effetto dal 1° gennaio 2018, l’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, dispone l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70%, dalla PA. 

Ai fini dell’esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (IPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Si evidenzia che l’accreditamento all’IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la PA acquirente, che rientri nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche sanzioni.

Si precisa, infine, talune aziende speciali qualora puntualmente individuate dall’anzidetto elenco, risultano essere destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria nonché, di conseguenza, del meccanismo della scissione dei pagamenti.

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Fonte: Fisco e Tasse



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