News Pubblicata il 23/03/2017

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Protezione civile: il decreto sul riordino in Gazzetta

Pubblicata la legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile.



La legge 16 marzo 2017, n. 30, pubblicata nella G.U. 20 marzo 2017, n. 66, prevede la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni nei seguenti ambiti:

a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi;

c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;

f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



TAG: La rubrica del lavoro Leggi e Decreti