News Pubblicata il 16/03/2017

Tempo di lettura: 2 minuti

Istanza mesotelioma non professionale entro il 31.3.2017

Scadenza 31 marzo per la richiesta di indennizzo agli eredi di lavoratori deceduti per mesotelioma non professionale nel 2016 - I modelli da utilizzare



Nella circolare 13 del 15 marzo 2017 l'INAIL  ricorda il termine del 31 marzo per la richiesta di indennizzo agli eredi di lavoratori deceduti per mesotelioma non professionale nel corso del 2016 , come definito dal Decreto Milleproroghe 244 2016.

Il documento riassume la disciplina in materia , ricordando che la legge finanziaria per il 2008 ha istituito presso l’Inail, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, prevedendo quali soggetti destinatari  di lavoratori titolari  di  rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per  esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di  rendita ai superstiti.
L’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.190 ha poi sancito l’estensione della  prestazione erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma  riconducibile a esposizione non professionale all’amianto stabilendo che gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto “o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia  nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”,  avvenuta sul territorio nazionale.
l comma 292 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva  disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 potessero accedere alla prestazione autonomamente, presentando la domanda  entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.  In considerazione del fatto che, per la natura della malattia  non sempre il titolare della prestazione è nelle condizioni di procedere in tempi certi  all’inoltro della richiesta e tenuto conto che, dalla mancata presentazione dell’istanza  non si può comunque desumere una rinuncia al diritto, il decreto Milleproghe converntito in  legge 27 febbraio 2017, n.19, articolo 3, comma 3 quinquies, ha sancito che le prestazioni assistenziali di cui si  tratta siano erogate,  a prescindere dal  fatto che il de cuius abbia esercitato in vita il relativo diritto, anche agli eredi dei  soggetti deceduti nel corso dell’anno 2016, a seguito di presentazione di apposita istanza.

La misura della prestazione economica è fissata, nella misura di euro  5.600,00.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail  competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza
sulla modulistica allegata alla circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 (mod. 190/E) entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.

le richieste di accesso pervenute alle Unità  territoriali prima dell’emanazione della norma, dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta dalle stesse Unità territoriali con lo  specifico atto istruttorio (mod. 191/E).  le prestazioni dovranno essere attribuite  unitariamente al nucleo degli eredi dei malati deceduti per mesotelioma non  professionale per cui l’istanza dovrà essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega ed  essere corredata dalla scheda di morte Istat.

Fonte: Inail


3 FILE ALLEGATI:
INAIL mod190-E mesotelioma INAIL Mod 191 mesotelioma circolare INAIL 13-2017

TAG: La rubrica del lavoro Inail