News Pubblicata il 09/06/2016

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Gli studi di settore 2015 possono essere utilizzati retroattivamente

L’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti del 2015 è possibile in sede di accertamento per le annualità a partire dal 2013



L’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n.24 del 30 maggio 2016,  richiama l’attenzione degli Uffici sulla possibilità, in sede di contraddittorio obbligatorio per l’accertamento basato sugli studi di settore, di applicare i risultati degli studi evoluti per il 2015 alle annualità 2013 e 2014, in quanto la base dati utilizzata per elaborare detti studi si riferisce proprio a tale annualità.

L’applicazione deve tuttavia non tenere conto dei correttivi anticrisi approvati con DM 12/5/2016  in quanto elaborti per essere applicati alla sola annualità 2015.

Lo studio evoluto 2015 potrà pertanto in sede di contraddittorio con il contribuente essere applicato alle annualità precedenti per la rideterminazione del reddito previa verifica:

- che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente;

-  che non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti; le  anomalie degli indicatori economici non sono ostativi all’applicazione degli studi di settore evoluti, se emerge che la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell’azienda. 

Fonte: Fisco e Tasse



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