News Pubblicata il 06/04/2016

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Contributi Gestioni Pubbliche: chiarimenti INPS

massimale contributivo e pensionabile per i soggetti assicurati alle Gestioni pubbliche nella circolare INPS 58/2016



L’INPS, con Circolare 01 aprile 2016, n. 58, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori "nuovi iscritti" che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo. Inoltre, l’art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. "nuovi iscritti") e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari per l’anno 2016 ad € 100.324,00. Viceversa, per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. "vecchi iscritti"), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.

Nella circolare, viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall’errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 nonché i nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.

Fonte: Inps



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