News Pubblicata il 24/02/2016

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CUPE 2016: consegna del modello entro il 29 febbraio

Ultimi giorni per i sostituti d'imposta per rilasciare la certificazione CUPE 2016, relativa agli utili e ai proventi ad essi assimilati, corrisposti nel 2015



Come la Certificazione Unica, anche il modello Cupe 2016 deve essere consegnato entro il 29 febbraio 2016 in quanto il 28 febbraio, quest'anno, cade di domenica. Il modello CUPE deve essere rilasciato ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2015. La certificazione, in particolare, deve essere rilasciata in caso di corresponsione di: utili  per  la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili; di proventi equiparati agli utili (derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro, remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir -in vigore fino al 31.12.2007- direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili). La certificazione, invece, non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi UNICO 2016 o 730/2016. Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione.

Fonte: Fisco e Tasse



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