News Pubblicata il 19/05/2015

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Sigaretta elettronica, imposta di consumo illegittima

Per la Consulta è illegittima la supertassa sulle sigarette elettroniche prevista dal D.L. n. 76/2013



La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83/2015, ha affermato l'illegittimità costituzionale della supertassa sulle sigarette elettroniche, ovvero dell'imposta di consumo del 58,5% del prezzo di vendita applicata alla sigarette elettroniche dal 2014. L'illegittimità pronunciata dalla Consulta si riferisce alla norma originaria che ha introdotto tale imposta di consumo a partire dal 1° gennaio 2014, ovvero l'art. 11, comma 22, del D.L. n. 76/2013, non alla norma del D. Lgs. n. 188/2014 che ha poi apportato modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2015. La norma di cui al D.L. n. 76/2013 introduceva un nuovo articolo al testo unico delle accise del 1995, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, «i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico». La Consulta, al riguardo, ha affermato che le tasse sulle sigarette trovano «giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute», ma «tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti “altre sostanze”» diverse dalla nicotina.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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