News Pubblicata il 04/04/2014

Dichiarazione doganale, le novità sul "regime 42" dall'8 aprile

Sono stati istituiti codici “comunitari” per beneficiare della sospensione d’imposta prevista in caso di introduzione di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato Ue



Nella nota n. 3540 del 1° aprile scorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attuando le modifiche apportate dal Regolamento europeo n. 756/12 agli allegati n. 37 e 38, Regolamento CEE n. 2454/93, ha fornito chiarimenti sull'applicazione dello speciale “regime 42”, ovvero della sospensione del pagamento dell'IVA all'importazione di merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro. Dal prossimo 8 aprile, infatti, scatteranno le nuove modalità di controllo per verificare la corretta compilazione della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica ed assicurare il rispetto dei requisiti per l’applicazione del regime. In particolare, l'importatore dovrà indicare in dichiarazione doganale, nella casella 44: il numero partita IVA attribuito ad esso dallo Stato membro preceduto dal codice Y040, o il numero di partita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042; il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041. È stato, inoltre, istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un’altra nazione della Comunità europea.

Fonte: Fisco Oggi



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