News Pubblicata il 12/02/2014

Pertinenza con IVA 22% se venduta con atto separato

Per fruire dell'aliquota agevolata, la pertinenza deve essere stata venduta con lo stesso atto con cui è stato venduto l'appartamento



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014, ha chiarito che il costruttore di un edificio che vende i box auto con atto separato e non contestuale a coloro che sono già proprietari degli appartamenti deve applicare l'aliquota IVA ordinaria. Per fruire dell'aliquota agevolata, invece, è necessario che il contribuente dimostri che le pertinenze siano state costruite sin dall'origine assieme agli appartamenti (vincolo di pertinenzialità) o fossero previste da uno specifico programma di fabbricazione per aree urbane del Comune.

Fonte: Cassazione.net



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