News Pubblicata il 25/07/2013

Valore normale anche per il transfer pricing interno

La Cassazione, in contrasto con un'altra recente sentenza, ha affermato l'applicabilità della regola del valore normale anche per le transazioni tra aziende con sede in Italia



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17955 depositata ieri 24 luglio, ha affermato che la regola del valore normale può trovare applicazione anche per le transazioni infragruppo tra aziende collocate all'interno del territorio nazionale (transfer pricing interno). Con tale pronuncia, la Cassazione entra in contraddizione con una recente pronuncia della stessa Corte, sentenza n. 23551 depositata il 20.12.2012, nella quale aveva affermato che la regola del valore normale non si applica per le transazioni infragruppo se le società hanno sede in Italia, giungendo quindi a conclusioni diametralmente opposte.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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