News Pubblicata il 17/07/2013

DURC, ok al rilascio in presenza di debiti previdenziali ma ad alcune condizioni

Gli enti preposti al rilascio devono specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ed indicare anche l'importo del relativo debito contributivo



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di ieri 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.03.2013 relativo al DURC. Il Decreto, in attuazione dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, dispone le modalità tecniche per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in presenza di una "pendenza" verso gli enti pubblici. In particolare, il Durc può essere rilasciato, anche se in presenza di tale "pendenza", se il soggetto che lo richiede è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti della P.A. e questo credito è di importo "almeno pari agli oneri contributivi accertati" (e non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato). Sul documento, tuttavia, gli enti preposti al rilascio devono specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ed indicare anche l'importo del relativo debito contributivo.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Contributi Previdenziali