News Pubblicata il 10/08/2012

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Costi da reato, pronto il codice tributo per la sanzione

Codice tributo 9695 istituito dalla risoluzione 83 2012 dell’Agenzia delle Entrate



L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 83 dell’8 agosto 2012 ha istituito il codice tributo “9695 “ per il versamento, mediante F24, della sanzione prevista dall’art. 8, comma 2 del DL n. 16/2012 convertito. L’articolo citato prevede che, nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1 del TUIR, non siano ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. L’indeducibilità scatta anche se il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. 
Il secondo comma dell’art. 8 del DL n. 16/2012 ha disposto inoltre che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione e in tal caso, è prevista una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese . Nella compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, andranno valorizzati con i dati indicati nell’atto notificato al contribuente.
 

Fonte: Agenzia delle Entrate



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