Al di là delle diversità, cerchiamo di individuare alcune caratteristiche comuni ai redditi diversi, soffermandoci innanzittutto su due fondamentali differenze tra la disciplina precedente (contenuta nel Dpr 597/73) e quella ora in vigore: l'articolo 76 del Dpr 597/73, correlava l'esistenza di un reddito diverso all'intento speculativo; ora, questo tipo di approccio è mutato, nel senso che un reddito è imponibile in quanto, di per sé, configuri una delle ipotesi di cui all'articolo 81 del Tuir, indipendentemente dall'esistenza di intento speculativo; scompare l'individuazione residuale contenuta nell'articolo 80 del Dpr 597/73, che definiva reddito diverso quello che, in nessun modo, rientrava nelle altre categorie disciplinate positivamente; ora un reddito è diverso, e quindi imponibile, solo se esplicitamente elencato nell'articolo 81 Tuir.
I redditi diversi sono tassabili in base al principio di cassa. Altra caratteristica comune a quasi tutte le ipotesi di reddito diverso è il riconoscimento delle spese sostenute per la sua produzione.
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