News Pubblicata il 26/07/2011

Deposito Iva con garanzia, la novità nel Decreto Sviluppo 2011

Il Decreto Sviluppo 2011 ha introdotto nuove regole sull’immissione nel deposito Iva, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica



La Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) ha apportato alcune integrazioni alla disciplina dei depositi Iva prevista dall’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. La novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario. Esclusi dall’obbligo i soggetti già esentati dalla garanzia per i diritti doganali che non costituiscono risorse proprie, e i soggetti in possesso di certificazione AEO (operatore economico autorizzato).

Fonte: Fisco Oggi



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