Le perdite su crediti possono essere dedotte nella determinazione del reddito di impresa a condizione che sussistano i requisiti della certezza e precisione richiesti dall’art. 101, comma 5, del testo Unico delle Imposte sui redditi. La giurisprudenza di merito di recente emanazione tende a distaccarsi dalle rigide posizioni dell’Amministrazione Finanziaria: la Commissione Tributaria Regionale delle Marche (sentenza 113/2010), ad esempio, ha ritenuto sussistenti questi presupposti anche in presenza di un creditore che non aveva attivato atti esecutivi verso il debitore stante la precaria situazione finanziaria di questo e la conseguente inevitabilità della perdita.
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