A partire dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione sarà “obbligatorio”, nella forma di condizione di procedibilità per poter poi iniziare il processo. Un obbligo che interesserà le cause civile in cui il tasso di conflittualità è particolarmente elevato o il rapporto tra le parti è destinato a protrarsi nel tempo anche oltre la definizione della singola lite. Le parti potranno rivolgersi agli enti di mediazione pubblici o privati. Con il D. M. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, sono state fissate le disposizioni necessarie per delineare le caratteristiche degli enti mediatori e di formazione, le tariffe applicabili, i controlli su albo e registro, e le procedure.