News Pubblicata il 06/08/2010

Nessuna tassazione per i tirocini formativi universitari

Formazione universitaria non profit: il trattamento fiscale secondo l’Agenzia



Con la risoluzione n. 79/E del 5 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale ai fini Ires ed Iva che un Ateneo deve applicare alle somme dallo stesso ricevute per realizzare un programma di tirocini e percorsi formativi. Tali somme non sono infatti soggette a tassazione. Si tratta di soldi spesi per attività didattiche e scientifiche, proprie degli Atenei, che costituiscono oggetto dell’attività istituzionale e non assumono carattere imprenditoriale. Assumono invece rilevanza fiscale le attività che sono destinate al sostegno e alla promozione di appositi percorsi formativi destinati a neolaureati svolti nell’esercizio d’impresa.

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: