La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 37 del 5 Gennaio 2010, ha precisato che le somme corrisposte dai clienti delle quali il commercialista si sia appropriato in modo indebito, costituiscono “redditi diversi” e come tali sono assoggettate a tassazione. In tale ambito, la Corte ha avuto modo di affermare che l’articolo 36 del Decreto Legge numero 223 del 2006, riguardante la tassazione dei proventi illeciti quali redditi diversi, ha efficacia retroattiva ed è stato emanato in modo espresso in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.
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