News Pubblicata il 13/08/2009

Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva

Rischio di revoca dell'autorizzazione comunale in mancanza di DURC



L’articolo 11 bis della L. 102/2009 , aggiunto dalla Camera dei deputati, subordina l'autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, si prevede che la  verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio  di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, da  parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita delle  associazioni di categoria riconosciute dal CNEL. Inoltre, viene  prevista, tra i casi di revoca dell’autorizzazione all'esercizio del  commercio ambulante, la mancata presentazione iniziale ed annuale  del DURC.

Fonte: Fisco e Tasse



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