L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 84/E del 31 Marzo 2009, ha affermato che l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio non può essere dedotta dalla base imponibile Irap. L’Agenzia delle Entrate non ritiene possibile inquadrare l’Iva fra le componenti negative di reddito nelle ipotesi in cui ciò scaturisca da valutazioni discrezionali del contribuente.